Legge 104, cosa si modifica per chi sceglie di trasferire la sede del lavoro. Una possibilità in più per quanti decidono di spostarsi.
Con la legge 104 sono stati fatti una serie di importanti passi avanti per la tutela dei diritti delle persone disabili e dei loro familiari. Una legge che ormai è stata cambiata e ampliata in più punti, aggiornandosi anche rispetto alle nuove esigenze emerse con il tempo.
Non solo in sede legislativa vi sono stati cambiamenti significativi. Anche la giurisprudenza è intervenuta in più riprese per definire con maggior dettaglio l’interpretazione e all’applicazione della normativa. Il cambiamento di cui parliamo ne è l’esempio, con un’importante sentenza del Consiglio di Stato circa l’articolo 33 della legge 104, quello che riguarda i trasferimenti del dipendente per l’assistenza al familiare disabile.
Con una recente sentenza del Consiglio di Stato il datore di lavoro, in questo caso il Ministero dell’Interno, dovrà motivare in maniera più circostanziata e precisa il rifiuto del trasferimento al dipendente ai sensi della legge 104. Non sono sufficienti generiche carenze di organico o necessità di servizio.
L’articolo 33 della legge 104 stabilisce che il lavoratore dipendente pubblico o privato che assiste un familiare grevemente disabile (con il comma 3, dell’articolo 3 della legge 104) ha diritto di scegliere, dove è possibile, la sede di lavoro più vicina con il domicilio del disabile. Una norma che tutela non solo il dipendente nel suo impegno di assistenza, ma anche lo stesso disabile.
Nello specifico, la vicenda riguarda il mancato accoglimento del Ministero dell’Interno della richiesta di un vigile del fuoco per un trasferimento temporaneo ad una sede di lavoro più vicina al fine di assistere la moglie disabile grave. Il Ministero respingeva la domanda per non meglio specificate esigenze organizzative. Il vigile del fuoco impugnava il diniego davanti al TAR, che riteneva fondate le motivazioni del Ministero.
Si giungeva quindi in appello presso il Consiglio di Stato, evidenziando la mancata verifica del TAR sulla compatibilità tra spostamento ed esigenze di servizio. L’appello era quindi accolto. La legge 104 infatti bilancia gli interessi privati con quelli dell’amministrazione, almeno nei rapporti di lavoro pubblico. Il trasferimento previsto dalla legge 104 è fatto nell’interesse del disabile.
La richiesta del lavoratore può essere accolta se è compatibile con le esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro e se nella sede di destinazione vi sia la disponibilità del posto in ruolo. L’amministrazione per rifiutare la richiesta di trasferimento deve motivare la decisione in modo compiuto e dettagliato, con l’indicazione precisa degli elementi che impediscono il trasferimento e delle criticità che determinate dal trasferimento.
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